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Feb 18
in Normativa 0 commenti tags: Edificio salubre, Normativa, Qualità

Ministero dalla Sanità – DECRETO 9 giugno 1999

Ministero dalla Sanità – DECRETO 9 giugno 1999

IL MINISTRO DELLA SANITA’
Visto il proprio decreto 5 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975, recante modificazioni alle
istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all’altezza
minima ed ai requisiti igienicosanitari principali dei locali
d’abitazione;
Considerato che le disposizioni contenute nell’art. 1 del citato
decreto 5 luglio 1975 sono applicate sia alle nuove costruzioni sia
ai locali ottenuti a seguito di interventi di ristrutturazione o
recupero edilizio di edifici esistenti e che, non essendo prevista
alcuna deroga, non e’ possibile rilasciare il certificato di
abitabilita’ per antiche abitazioni, sottoposte ad interventi di
ristrutturazione o risanamento, qualora mantengano le altezze
preesistenti, inferiori a quelle regolamentari;
Rilevato che le maggiori difficolta’ di applicazione delle suddette
disposizioni si riscontrano soprattutto negli edifici con
caratteristiche di tipicita’, in particolare nell’ambito di comunita’
montane;
Ritenuto che interventi di recupero edilizio consentono un
miglioramento delle condizioni igienicosanitarie di abitazioni con
caratteristiche tipologiche da conservare a tutela del patrimonio
storico architettonico;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanita’, espresso nella
seduta del 27 ottobre 1998;
Decreta:
Art. 1.
1. All’art. 1 del decreto del Ministro della sanita’ 5 luglio 1975,
dopo il secondo comma e’ aggiunto il seguente:
“Le altezze minime previste nel primo e secondo comma possono
essere derogate entro i limiti gia’ esistenti e documentati per i
locali di abitazione di edifici situati in ambito di comunita’
montane sottoposti ad interventi di recupero edilizio e di
miglioramento delle caratteristiche igienicosanitarie quando
l’edificio presenti caratteristiche tipologiche specifiche del luogo
meritevoli di conservazione ed a condizione che la richiesta di
deroga sia accompagnata da un progetto di ristrutturazione con
soluzioni alternative atte a garantire, comunque, in relazione al
numero degli occupanti, idonee condizioni igienicosanitarie
dell’alloggio, ottenibili prevedendo una maggiore superficie
dell’alloggio e dei vani abitabili ovvero la possibilita’ di una
adeguata ventilazione naturale favorita dalla dimensione e tipologia
delle finestre, dai riscontri d’aria trasversali e dall’impiego di
mezzi di ventilazione naturale ausiliaria”.

Art. 2.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 9 giugno 1999
                                                   Il Ministro: Bindi

 

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