IL DANNO ALLA SALUTO DOVUTO ALL’ AMIANTO VA PROVATO

Danno causato dall’amianto

Chi ha sviluppato una patologia conseguente all’esposizione all’amianto, sé provato può ottenere un risarcimento dei danni, è un diritto anche da parte dei familiari di coloro che hanno subito le gravi conseguenze delle patologie asbesto-correlate, oltre di coloro che, per lavoro o per altri motivi, sono stati solo esposti all’amianto e temono per la loro salute.

Casi in cui si può richiedere il risarcimento dei danni conseguenti all’esposizione all’amianto

  1. Malattia asbesto-correlata: carcinoma polmonare, mesotelioma pleurico, asbestosi, ecc.
  2. Decesso dovuto alle suddette patologie;
  3. Esposizione all’amianto: si può richiedere il risarcimento del solo danno morale da tutti coloro che temono di potersi ammalare a causa del rischio dovuto all’esposizione all’amianto

Legge di riferimento del 27 marzo 1992 n.257

Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto.

(pubblicata sul Suppl.Ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1992) (aggiornata con le modfiche apportate dalla legge 24 aprile 1998, n. 128, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, dal decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169 e dal decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510)
Capo I – Disposizioni Generali

Art. 1 – Finalità [ nota 1 ]

  1. La presente legge concerne l’estrazione, l’importazione, la lavorazione,
    l’utilizzazione, la commercializzazione, il trattamento e lo smaltimento, nel
    territorio nazionale, nonché l’esportazione dell’amianto e dei prodotti che lo
    contengono e detta norme per la dismissione dalla produzione e dal commercio,
    per la cessazione dell’estrazione, dell’importazione, dell’esportazione e
    dell’utilizzazione dell’amianto e dei prodotti che lo contengono, per la
    realizzazione di misure di decontaminazione e di bonifica delle aree interessate
    dall’inquinamento da amianto, per la ricerca finalizzata alla individuazione di
    materiali sostitutivi e alla riconversione produttiva e per il controllo
    sull’inquinamento da amianto.
  2. Sono vietate l’estrazione, l’importazione, l’esportazione, la
    commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di
    prodotti contenenti amianto. Previa autorizzazione espressa d’intesa fra i Ministri
    dell’ambiente, dell’industria, del commercio e dell’artigianato e della sanità, è
    ammessa la deroga ai divieti di cui al presente articolo per una quantità
    massima di 800 chilogrammi e non oltre il 31 ottobre 2000, per amianto sotto
    forma di treccia o di materiale per guarnizioni non sostituibile con prodotti
    equivalenti disponibili. Le imprese interessate presentano istanza al Ministero
    dell’industria, del commercio e dell’artigianato che dispone, con proprio
    provvedimento, la ripartizione pro-quota delle quantità sopra indicate, nonché
    determina le modalità operative conformandosi alle indicazioni della
    commissione di cui all’articolo 4
    Art. 2 – Definizioni
  3. Ai fini della presente legge si intendono per:
    a) amianto: i silicati fibrosi di cui all’articolo 23 del decreto
    legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
    b) utilizzazione dell’amianto: la lavorazione e la produzione di
    prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto libero o legato
    in matrice friabile o in matrice cementizia o resinoide, o di prodotti
    che comunque possano immettere nell’ambiente fibre di amianto;
    c) rifiuti di amianto: i materiali di scarto delle attività estrattive di
    amianto, i detriti e le scorie delle lavorazioni che utilizzano
    amianto, anche provenienti dalle operazioni di decoibentazione
    nonché qualsiasi sostanza o qualsiasi oggetto contenente amianto
    che abbia perso la sua destinazione d’uso e che possa disperdere
    fibre di amianto nell’ambiente in concentrazioni superiori a quelle
    ammesse dall’articolo 3.
    Art. 3 – Valori limite [ nota 2 ]
  4. La concentrazione di fibre di amianto respirabili nei luoghi di lavoro ove si
    utilizza o si trasforma o si smaltisce amianto, nei luoghi ove si effettuano
    bonifiche, negli ambienti delle unità produttive ove si utilizza amianto e delle
    imprese o degli enti autorizzati alle attività di trasformazione o di smaltimento
    dell’amianto o di bonifica delle aree interessate, non può superare i valori limite
    fissati dall’articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, come
    modificato dalla presente legge.
  5. I limiti, le procedure e i metodi di analisi per la misurazione dei valori
    dell’inquinamento da amianto, compresi gli effluenti liquidi e gassosi contenenti
    amianto, sono disciplinati dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 114.
  6. Eventuali aggiornamenti o modifiche dei limiti di cui ai commi 1 e 2 sono
    disposti, in coerenza con la normativa comunitaria, anche su proposta della
    commissione di cui all’articolo 4, con decreto del Ministro della sanità, di
    concerto con il Ministro dell’ambiente e con il Ministro dell’industria, del
    commercio e dell’artigianato.
  7. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto
    1991, n. 277, è sostituita dalla seguente:
    «a) 0,6 fibre per centimetro cubo per il crisotilo».
  8. Il comma 2 dell’articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, è
    abrogato
    Capo II – Istituzione della commissione di valutazione e norme di
    attuazione
    Art. 4 – Istituzione della commissione per la valutazione dei problemi ambientali
    e dei rischi sanitari connessi all’impiego dell’amianto
  9. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell’industria,
    del commercio e dell’artigianato, con il Ministro dell’ambiente, con il Ministro
    dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del lavoro
    e della previdenza sociale è istituita, presso il Ministero della sanità, entro trenta
    giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la commissione per la
    valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all’impiego
    dell’amianto, di seguito denominata commissione, composta da:
    a) due esperti di tecnologia industriale, designati dal Ministro
    dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica;
    b) due esperti di materiali e di prodotti industriali, designati dal
    Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato;
    c) due esperti di problemi dell’igiene ambientale e della
    prevenzione nei luoghi di lavoro, designati dal Ministro della
    sanità;
    d) due esperti di valutazione di impatto ambientale e di sicurezza
    delle produzioni industriali, designati dal Ministro dell’ambiente;
    e) un esperto di problemi della previdenza sociale, designato dal
    Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
    f) un esperto dell’Istituto superiore di sanità;
    g) un esperto del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);
    h) un esperto dell’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e
    l’ambiente (ENEA);
    i) un esperto dell’Istituto superiore per la prevenzione e la
    sicurezza del lavoro (ISPESL);
    l) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
    maggiormente rappresentative a livello nazionale;
    m) due rappresentanti delle organizzazioni delle imprese
    industriali e artigianali del settore;
    n) un rappresentante delle associazioni di protezione ambientale
    di cui all’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 .
  10. La commissione di cui al comma 1 è presieduta dal Ministro della sanità o da
    un Sottosegretario di Stato da questi delegato.
    Art. 5 – Compiti della commissione
  11. La commissione di cui all’articolo 4 provvede:
    a) ad acquisire i dati dei censimenti di cui all’articolo 10;
    b) a predisporre, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
    vigore della presente legge, avvalendosi dell’Istituto superiore di
    sanità e dell’ISPESL, un piano di indirizzo e di coordinamento per
    la formazione professionale del personale del Servizio sanitario
    nazionale addetto al controllo dell’attività di bonifica;
    c) a predisporre disciplinari tecnici sulle modalità per il trasporto e
    il deposito dei rifiuti di amianto nonché sul trattamento,
    l’imballaggio e la ricopertura dei rifiuti medesimi nelle discariche
    autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10
    settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni e integrazioni;
    d) ad individuare i requisiti per la omologazione dei materiali
    sostitutivi dell’amianto e dei prodotti che contengono tali materiali,
    in relazione alle necessità d’uso ed ai rischi sanitari ed ambientali,
    avvalendosi anche dei laboratori delle università o del CNR o di
    enti operanti nel settore del controllo della qualità e della
    sicurezza dei prodotti;
    e) a definire i requisiti tecnici relativi ai marchi e alla
    denominazione di qualità dei prodotti costituiti da materiali
    sostitutivi dell’amianto;
    f) a predisporre, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
    vigore della presente legge, normative e metodologie tecniche per
    gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo
    l’amianto.
  12. Per l’espletamento delle attività di cui al comma 1, la commissione può
    avvalersi della collaborazione di istituti ed enti di ricerca.
  13. La commissione predispone rapporti annuali sullo stato di attuazione dei
    compiti ad essa attribuiti dalla presente legge che trasmette al Ministro
    dell’industria, del commercio e dell’artigianato, al Ministro della sanità, al
    Ministro dell’ambiente, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al
    Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica.
    Art. 6 – Norme di attuazione
  14. Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il
    Ministro della sanità, può integrare con proprio decreto, su proposta della
    commissione di cui all’articolo 4, la lista delle sostanze di cui all’articolo 23 del
    decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 .
  15. Entro trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
    presente legge, il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di
    concerto con il Ministro dell’ambiente e con il Ministro della sanità, stabilisce con
    proprio decreto, sulla base di quanto indicato dalla commissione di cui all’articolo
    4 ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera d), i requisiti per la omologazione dei
    materiali sostitutivi dell’amianto e dei prodotti che contengono tali materiali e
    individua prodotti per i quali sia prevista la sostituzione dei componenti di
    amianto.
  16. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio
    e dell’artigianato, adotta con proprio decreto, da emanare entro
    trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente
    legge, le normative e le metodologie tecniche di cui all’articolo 5, comma 1,
    lettera f).
  17. Il Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, adotta con
    proprio decreto, da emanare entro trecentosessantacinque giorni dalla data di
    entrata in vigore della presente legge, i disciplinari tecnici di cui all’articolo 5,
    comma 1, lettera c).
  18. Il Presidente del Consiglio dei ministri emana con proprio decreto, entro
    novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli atti di
    indirizzo e di coordinamento delle attività delle regioni e delle province autonome
    di Trento e di Bolzano di cui all’articolo 10 della presente legge, ai sensi
    dell’articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400.
  19. Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentiti il Ministro
    della sanità, il Ministro dell’ambiente, il Ministro del lavoro e della previdenza
    sociale e il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica,
    presenta annualmente al Parlamento, anche in base dei rapporti annuali di cui
    all’articolo 5, comma 3, una relazione sullo stato di attuazione della presente
    legge.
  20. Le disposizioni concernenti l’omologazione dei materiali sostitutivi dell’amianto
    e dei prodotti che contengono tali materiali non si applicano agli elementi
    costruttivi e ai componenti privi di fibre di amianto che alla data di entrata in
    vigore della presente legge risultino omologabili sulla base della normativa di
    settore ovvero di innocuità accertata dall’Istituto superiore di sanità.
    Art. 7 – Conferenza nazionale
  21. Il Presidente del Consiglio dei ministri, avvalendosi della commissione di cui
    all’articolo 4 e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
    le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all’articolo 12
    della legge 23 agosto 1988, n. 400, promuove, entro due anni dalla data di
    entrata in vigore della presente legge, una conferenza nazionale sulla sicurezza
    ambientale e sanitaria delle tecnologie industriali, nonché dei materiali e dei
    prodotti di cui alla presente legge, con la partecipazione di esperti e di
    rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente
    rappresentative a livello nazionale, delle imprese, delle associazioni di protezione
    ambientale di cui all’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, delle
    associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute per legge, delle
    università e dei centri ed istituti di ricerca.
    Capo III – Tutela dell’ambiente e della salute
    Art. 8 – Classificazione, imballaggio, etichettatura
  22. La classificazione, l’imballaggio e l’etichettatura dell’amianto e dei prodotti che
    contengono amianto sono disciplinati dalla legge 29 maggio 1974, n. 256, e
    successive modificazioni e integrazioni, e dal D.P.R. 24 maggio 1988, n. 215.
    Art. 9 – Controllo sulle dispersioni causate dai processi di lavorazione e sulle
    operazioni di smaltimento e bonifica
  23. Le imprese che utilizzano amianto, direttamente o indirettamente, nei
    processi produttivi, o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica
    dell’amianto, inviano annualmente alle regioni, alle province autonome di Trento
    e di Bolzano e alle unità sanitarie locali nel cui ambito di competenza sono situati
    gli stabilimenti o si svolgono le attività dell’impresa, una relazione che indichi:
    a) i tipi e i quantitativi di amianto utilizzati e dei rifiuti di amianto
    che sono oggetto dell’attività di smaltimento o di bonifica;
    b) le attività svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati
    anagrafici degli addetti, il carattere e la durata delle loro attività e
    le esposizioni all’amianto alle quali sono stati sottoposti;
    c) le caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti amianto;
    d) le misure adottate o in via di adozione ai fini della tutela della
    salute dei lavoratori e della tutela dell’ambiente.
  24. Le unità sanitarie locali vigilano sul rispetto dei limiti di concentrazione di cui
    all’articolo 3, comma 1, e predispongono relazioni annuali sulle condizioni dei
    lavoratori esposti, che trasmettono alle competenti regioni e province autonome
    di Trento e di Bolzano ed al Ministero della sanità.
  25. Nella prima attuazione della presente legge la relazione di cui al comma 1
    deve riferirsi anche alle attività dell’impresa svolte nell’ultimo quinquennio ed
    essere articolata per ciascun anno.
    Art. 10 – Piani regionali e delle province autonome
  26. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, entro
    centottanta giorni dalla data di emanazione del decreto del Presidente del
    Consiglio dei ministri di cui all’articolo 6, comma 5, piani di protezione
    dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della
    difesa dai pericoli derivanti dall’amianto.
  27. I piani di cui al comma 1 prevedono tra l’altro:
    a) il censimento dei siti interessati da attività di estrazione
    dell’amianto;
    b) il censimento delle imprese che utilizzano o abbiano utilizzato
    amianto nelle rispettive attività produttive, nonché delle imprese
    che operano nelle attività di smaltimento o di bonifica;
    c) la predisposizione di programmi per dismettere l’attività
    estrattiva dell’amianto e realizzare la relativa bonifica dei siti;
    d) l’individuazione dei siti che devono essere utilizzati per l’attività
    di smaltimento dei rifiuti di amianto;
    e) il controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza
    del lavoro attraverso i presidi e i servizi di prevenzione delle unità
    sanitarie locali competenti per territorio;
    f) la rilevazione sistematica delle situazioni di pericolo derivanti
    dalla presenza di amianto;
    g) il controllo delle attività di smaltimento e di bonifica relative
    all’amianto;
    h) la predisposizione di specifici corsi di formazione professionale e
    il rilascio di titoli di abilitazione per gli addetti alle attività di
    rimozione e di smaltimento dell’amianto e di bonifica delle aree
    interessate, che è condizionato alla frequenza di tali corsi;
    i) l’assegnazione delle risorse finanziarie alle unità sanitarie locali
    per la dotazione della strumentazione necessaria per lo
    svolgimento delle attività di controllo previste dalla presente
    legge;
    l) il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o
    prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorità
    per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di
    utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti.
  28. I piani di cui al comma 1 devono armonizzarsi con i piani di organizzazione dei
    servizi di smaltimento dei rifiuti di cui al D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, e
    successive modificazioni e integrazioni.
  29. Qualora le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano non adottino
    il piano ai sensi del comma 1, il medesimo è adottato con decreto del Presidente
    del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il
    Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato e con il Ministro
    dell’ambiente, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al
    medesimo comma 1.
    Art. 11 – Risanamento della miniera di Balangero
  30. Il Ministero dell’ambiente promuove la conclusione di un accordo di
    programma con il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, con il
    Ministero della sanità, con la regione Piemonte, con la comunità montana di
    Valle di Lanzo e con il comune di Balangero per il risanamento ambientale della
    miniera ivi esistente e del territorio interessato, con priorità di utilizzo dei
    lavoratori della medesima miniera nelle attività di bonifica.
  31. Per il finanziamento dell’accordo di programma di cui al comma 1 è
    autorizzata, a carico del bilancio dello Stato, la spesa di lire 30 miliardi in
    ragione di lire 15 miliardi per il 1992 e di lire 15 miliardi per il 1993.
  32. All’onere derivante dall’attuazione del comma 2, pari a lire 15 miliardi per
    l’anno 1992 e a lire 15 miliardi per l’anno 1993, si provvede mediante
    corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
    1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
    l’anno 1992, all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento «Norme per la
    riconversione delle produzioni a base di amianto (di cui lire 6,3 miliardi quale
    limite di impegno dal 1993)».
    Art. 12 – Rimozione dell’amianto e tutela dell’ambiente
  33. Le unità sanitarie locali effettuano l’analisi del rivestimento degli edifici di cui
    all’articolo 10, comma 2, lettera l), avvalendosi anche del personale degli uffici
    tecnici erariali e degli uffici tecnici degli enti locali.
  34. Con decreto del Ministro della sanità, da emanare entro centottanta giorni
    dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme
    relative agli strumenti necessari ai rilevamenti e alle analisi del rivestimento
    degli edifici, nonché alla pianificazione e alla programmazione delle attività di
    rimozione e di fissaggio di cui al comma 3 e le procedure da seguire nei diversi
    processi lavorativi di rimozione.
  35. Qualora non si possa ricorrere a tecniche di fissaggio, e solo nei casi in cui i
    risultati del processo diagnostico la rendano necessaria, le regioni e le province
    autonome di Trento e di Bolzano dispongono la rimozione dei materiali
    contenenti amianto, sia floccato che in matrice friabile. Il costo delle operazioni
    di rimozione è a carico dei proprietari degli immobili.
  36. Le imprese che operano per lo smaltimento e la rimozione dell’amianto e per
    la bonifica delle aree interessate debbono iscriversi a una speciale sezione
    dell’albo di cui all’articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441. Il Ministro
    dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e
    dell’artigianato, stabilisce con proprio decreto, da emanare entro centottanta
    giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti, i termini, le
    modalità e i diritti di iscrizione. Le imprese di cui al presente comma sono tenute
    ad assumere, in via prioritaria, il personale già addetto alle lavorazioni
    dell’amianto, che abbia i titoli di cui all’articolo 10, comma 2, lettera h), della
    presente legge.
  37. Presso le unità sanitarie locali è istituito un registro nel quale è indicata la
    localizzazione dell’amianto floccato o in matrice friabile presente negli edifici. I
    proprietari degli immobili devono comunicare alle unità sanitarie locali i dati
    relativi alla presenza dei materiali di cui al presente comma.
    Le imprese incaricate di eseguire lavori di manutenzione negli edifici sono tenute
    ad acquisire, presso le unità sanitarie locali, le informazioni necessarie per
    l’adozione di misure cautelative per gli addetti. Le unità sanitarie locali
    comunicano alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano i dati
    registrati, ai fini del censimento di cui all’articolo 10, comma 2, lettera l).
  38. I rifiuti di amianto sono classificati tra i rifiuti speciali, tossici e nocivi, ai sensi
    dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.
    915, in base alle caratteristiche fisiche che ne determinano la pericolosità, come
    la friabilità e la densità.
    Capo IV – Misure di sostegno per i lavoratori
    Art. 13 – Trattamento straordinario di integrazione salariale e pensionamento
    anticipato [ nota 3 ]
  39. Ai lavoratori occupati in imprese che utilizzano ovvero estraggono amianto,
    impegnate in processi di ristrutturazione e riconversione produttiva, è concesso il
    trattamento straordinario di integrazione salariale secondo la normativa vigente.
  40. Con effetto fino a settecentotrenta giorni dalla data di entrata in vigore della
    presente legge i lavoratori occupati nelle imprese di cui al comma 1, anche se in
    corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari, e che possano far
    valere nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i
    superstiti almeno trenta anni di anzianità assicurativa e contributiva agli effetti
    delle disposizioni previste dall’articolo 22, primo comma, lettere a) e b), della
    legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, hanno facoltà di
    richiedere la concessione di un trattamento di pensione secondo la disciplina di
    cui al medesimo articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive
    modificazioni, con una maggiorazione dell’anzianità assicurativa e contributiva
    pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei trentacinque anni
    prescritto dalle disposizioni sopra richiamate, in ogni caso non superiore al
    periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quella del compimento
    di sessanta anni, se uomini, o cinquantacinque anni se donne anche se il
    requsito occupazionale sia pari a quindici unità per effetto di decremento di
    organico dovuto al pensionamento anticipato.
  41. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su
    proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro
    dell’industria, del commercio e dell’artigianato, individua i criteri per la selezione
    delle imprese di cui al comma 1 e determina, entro il limite di seicento unità, il
    numero massimo di pensionamenti anticipati.
  42. Le imprese, singolarmente o per gruppo di appartenenza, rientranti nei criteri
    di cui al comma 3, che intendano avvalersi delle disposizioni del presente
    articolo, presentano programmi di ristrutturazione e riorganizzazione e
    dichiarano l’esistenza e l’entità delle eccedenze strutturali di manodopera,
    richiedendone l’accertamento da parte del CIPE unitamente alla sussistenza dei
    requisiti di cui al comma 2.
  43. La facoltà di pensionamento anticipato può essere esercitata da un numero di
    lavoratori non superiore a quello delle eccedenze accertate dal CIPE. I lavoratori
    interessati sono tenuti a presentare all’impresa di appartenenza domanda
    irrevocabile per l’esercizio della facoltà di cui al comma 2 del presente articolo,
    entro trenta giorni dalla comunicazione all’impresa stessa o al gruppo di imprese
    degli accertamenti del CIPE, ovvero entro trenta giorni dalla maturazione dei
    trenta anni di anzianità di cui al medesimo comma 2, se posteriore.
    L’impresa entro dieci giorni dalla scadenza del termine trasmette all’Istituto
    nazionale della previdenza sociale (INPS) le domande dei lavoratori, in deroga
    all’articolo 22, primo comma, lettera c), della legge 30 aprile 1969, n. 153, e
    successive modificazioni. Nel caso in cui il numero dei lavoratori che esercitano
    la facoltà di pensionamento anticipato sia superiore a quello delle eccedenze
    accertate, l’impresa opera una selezione in base alle esigenze di ristrutturazione
    e riorganizzazione. Il rapporto di lavoro dei dipendenti le cui domande sono
    trasmesse all’INPS si estingue nell’ultimo giorno del mese in cui l’impresa
    effettua la trasmissione.
  44. Per i lavoratori delle miniere o delle cave di amianto il numero di settimane
    coperto da contribuzione obbligatoria relativa ai periodi di prestazione lavorativa
    ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche è moltiplicato per il
    coefficiente di 1,5.
  45. Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche per i lavoratori che
    abbiano contratto malattie professionali a causa dell’esposizione all’amianto
    documentate dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul
    lavoro (INAIL), il numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria
    relativa a periodi di prestazione lavorativa per il periodo di provata esposizione
    all’amianto è moltiplicato per il coefficiente di 1,5.
  46. Per i lavoratori che siano stati esposti all’amianto per un periodo superiore a
    dieci anni, l’intero periodo lavorativo soggetto all’assicurazione obbligatoria
    contro le malattie professionali derivanti dall’esposizione all’amianto, gestita
    dall’INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il
    coefficiente di 1,5.
  47. Ai dipendenti delle miniere o delle cave di amianto o delle imprese di cui al
    comma 1, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari
    o fallite, che possano far valere i medesimi requisiti di età e anzianità
    contributiva previsti dal comma 2 presso l’Istituto nazionale di previdenza per i
    dirigenti di aziende industriali (INPDAI), è dovuto, dall’Istituto medesimo, a
    domanda e a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della
    risoluzione del rapporto di lavoro, l’assegno di cui all’articolo 17 della legge 23
    aprile 1981, n. 155. L’anzianità contributiva dei dirigenti ai quali è corrisposto il
    predetto assegno è aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data
    di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del compimento di sessanta anni, se
    uomini, e cinquantacinque anni se donne.
  48. La gestione di cui all’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, corrisponde
    al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per ciascun mese di anticipazione della
    pensione una somma pari all’importo risultante dall’applicazione dell’aliquota
    contributiva in vigore per il Fondo medesimo sull’ultima retribuzione annua
    percepita da ciascun lavoratore interessato, ragguagliata a mese, nonché una
    somma pari all’importo mensile della pensione anticipata, ivi compresa la
    tredicesima mensilità. L’impresa, entro trenta giorni dalla richiesta da parte
    dell’INPS, è tenuta a corrispondere a favore della gestione di cui all’articolo 37
    della legge 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun dipendente che abbia usufruito del
    pensionamento anticipato, un contributo pari al trenta per cento degli oneri
    complessivi di cui al presente comma, con facoltà di optare per il pagamento del
    contributo stesso, con addebito di interessi nella misura del dieci per cento in
    ragione d’anno, in un numero di rate mensili, di pari importo, non superiore a
    quello dei mesi di anticipazione della pensione.
  49. Nei territori di cui all’articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel
    Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo
    1978, n. 218, e successive modificazioni, nonché nelle zone industriali in declino,
    individuate dalla decisione della Commissione delle Comunità europee del 21
    marzo 1989 (89/288/CEE), ai sensi del regolamento CEE n. 2052/88 del
    Consiglio, del 24 giugno 1988, il contributo di cui al comma 10 del presente
    articolo è ridotto al venti per cento. La medesima percentuale ridotta si applica
    altresì nei confronti delle imprese assoggettate alle procedure concorsuali di cui
    alle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e
    successive modificazioni, e al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito,
    con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni e
    integrazioni, e al relativo pagamento si applica l’articolo 111, primo comma, n.
    1), delle disposizioni approvate con il citato regio decreto 16 marzo 1942, n.
    267.
  50. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a lire 6 miliardi
    per il 1992, lire 60 miliardi per il 1993 e lire 44 miliardi per il 1994, si provvede
    mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio
    triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
    tesoro per l’anno 1992, all’uopo parzialmente utilizzando, per il 1992,
    l’accantonamento «Finanziamento di un piano di pensionamenti anticipati» e, per
    il 1993 e il 1994, l’accantonamento «Interventi in aree di crisi occupazionale».
  51. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
    conseguenti variazioni di bilancio.
    Capo V – Sostegno alle imprese
    Art. 14 – Agevolazioni per l’innovazione e la riconversione produttiva
  52. Le imprese, singole o associate, che utilizzano amianto e quelle che
    producono materiali sostitutivi dell’amianto, possono accedere al Fondo speciale
    rotativo per l’innovazione tecnologica di cui all’articolo 14 della legge 17 febbraio
    1982, n. 46, per l’attuazione di programmi di innovazione tecnologica finalizzata
    alla riconversione delle produzioni a base di amianto o allo sviluppo e alla
    produzione di materiali innovativi sostitutivi dell’amianto.
  53. Le imprese, singole o associate, che intraprendono attività di innovazione
    tecnologica, concernenti lo smaltimento dei rifiuti di amianto, la trasformazione
    dei residui di lavorazione e la bonifica delle aree interessate, sono ammesse, ai
    sensi del comma 1, al finanziamento dei relativi programmi.
  54. Presso il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato è istituito il
    «Fondo speciale per la riconversione delle produzioni di amianto».
  55. Il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale
    (CIPI), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
    stabilisce le condizioni di ammissibilità e le priorità di accesso ai contributi del
    Fondo di cui al comma 3 e determina i criteri per l’istruttoria delle domande di
    finanziamento.
  56. Le disponibilità del Fondo di cui al comma 3 sono destinate alla concessione di
    contributi in conto capitale alle imprese che utilizzano amianto, per programmi di
    riconversione produttiva che prevedano la dismissione dell’amianto e il
    reimpiego della manodopera, ovvero per la cessazione dell’attività sulla base di
    programmi concordati con le organizzazioni sindacali dei lavoratori
    maggiormente rappresentative.
  57. Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato stabilisce con proprio
    decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
    presente legge, le modalità e i termini per la presentazione delle domande di
    finanziamento e per la erogazione dei contributi.
  58. Il contributo in conto capitale di cui al comma 5 può essere elevato fino al
    dieci per cento del contributo erogabile a favore delle imprese di cui al
    medesimo comma 5 che non facciano ricorso alla cassa integrazione guadagni.
  59. È autorizzato a carico del bilancio dello Stato il conferimento al Fondo di cui al
    comma 3 della somma di lire 50 miliardi in ragione di lire 15 miliardi per il 1992
    e di lire 35 miliardi per il 1993.
  60. All’onere derivante dall’attuazione del comma 8, pari a lire 15 miliardi per il
    1992 e a lire 35 miliardi per il 1993, si provvede mediante corrispondente
    riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al
    capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1992,
    all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento «Norme per la riconversione
    delle produzioni a base di amianto (di cui lire 6,3 miliardi quale limite di impegno
    dal 1993)».
  61. Il CIPI, su proposta del Ministro dell’industria, del commercio e
    dell’artigianato, può riconoscere carattere di priorità ai programmi di cui ai
    commi 1 e 2.
    Capo VI – Sanzioni
    Art. 15 – Sanzioni
  62. La mancata adozione delle misure idonee a garantire il rispetto dei valori
    limite di cui all’articolo 3, nonché l’inosservanza del divieto di cui al comma 2
    dell’articolo 1, sono punite con l’ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni.
  63. Per l’inosservanza degli obblighi concernenti l’adozione delle misure di
    sicurezza previste dai decreti emanati ai sensi dell’articolo 6, commi 3 e 4, si
    applica la sanzione amministrativa da lire 7 milioni a lire 35 milioni.
  64. A chiunque operi nelle attività di smaltimento, rimozione e bonifica senza il
    rispetto delle condizioni di cui all’articolo 12, comma 4, si applica la sanzione
    amministrativa da lire 5 milioni a lire 30 milioni.
  65. Per l’inosservanza degli obblighi di informazione derivanti dall’articolo 9,
    comma 1, e dall’articolo 12, comma 5, si applica la sanzione amministrativa da
    lire 5 milioni a lire 10 milioni.
  66. Alla terza irrogazione di sanzioni previste dal presente articolo, il Ministro
    dell’industria, del commercio e dell’artigianato dispone la cessazione delle
    attività delle imprese interessate.
    Capo VII – Disposizioni finanziarie
    Art. 16 – Disposizioni finanziarie
  67. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 4, pari a lire 2 miliardi per
    ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente
    riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al
    capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1992,
    all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento «Norme per la protezione
    dalla esposizione all’amianto».
  68. Per la realizzazione dei piani di cui all’articolo 10 sono concessi contributi a
    carico del bilancio dello Stato pari a lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 1992,
    1993 e 1994 a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di
    Bolzano secondo modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei
    ministri, emanato su proposta del Ministro dell’industria, del commercio e
    dell’artigianato, di concerto con il Ministro dell’ambiente e con il Ministro della
    sanità, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  69. All’onere derivante dall’attuazione del comma 2, pari a lire 8 miliardi per
    ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente
    riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al
    capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1992,
    all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento «Norme per la protezione
    dalla esposizione all’amianto».
  70. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere nell’anno 1992, entro il
    limite massimo di mutui concedibili dalla Cassa medesima ai sensi della
    legislazione vigente, agli enti locali che rientrano nei piani di cui all’articolo 10, ai
    fini della bonifica delle strutture di competenza, previa certificazione
    dell’inesistenza di cespiti delegabili, entro il limite complessivo di lire 40 miliardi,
    mutui decennali con ammortamento a carico dello Stato. A tal fine è autorizzata
    la spesa di lire 6,3 miliardi annui a decorrere dall’anno 1993.
  71. All’onere derivante dall’attuazione del comma 4, pari a lire 6,3 miliardi a
    decorrere dall’anno 1993, si provvede negli anni 1993 e 1994 mediante
    corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento
    iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di
    previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1992, all’uopo parzialmente
    utilizzando l’accantonamento «Norme per la riconversione delle produzioni a
    base di amianto (di cui lire 6,3 miliardi quale limite di impegno dal 1993)».
  72. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
    occorrenti variazioni di bilancio.
    Tabella
    (prevista dall’articolo 1, comma 2)
    a) lastre di amianto piane o ondulate, di grande formato (due anni dalla data di
    entrata in vigore della presente legge);
    b) tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, ad
    uso civile e industriale (due anni dalla data di entrata in vigore della presente
    legge);
    c) guarnizioni di attrito per veicoli a motore, macchine e impianti industriali (un
    anno dalla data di entrata in vigore della presente legge);
    d) guarnizioni di attrito di ricambio per veicoli a motore, veicoli ferroviari,
    macchine e impianti industriali con particolari caratteristiche tecniche (due anni
    dalla data di entrata in vigore della presente legge);
    e) guarnizioni delle testate per motori di vecchio tipo (due anni dalla data di
    entrata in vigore della presente legge);
    f) giunti piatti statici e guarnizioni dinamiche per elementi sottoposti a forti
    sollecitazioni (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge);
    g) filtri e mezzi ausiliari di filtraggio per la produzione di bevande (un anno dalla
    data di entrata in vigore della presente legge);
    h) filtri ultrafini per la sterilizzazione e per la produzione di bevande e medicinali
    (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge);
    i) diaframmi per processi di elettrolisi (due anni dalla data di entrata in vigore
    della presente legge).

N.d.R.
Nota 1) L’articolo 1 è stato così modificato: prima dal comma 1 dell’art. 16 della
legge 24 aprile 1998, n. 128; successivamente dal comma 29 dell’art. 4, della
legge 9 dicembre 1998, n. 426.
Nota 2) L’articolo 3 è stato così sostituito dal comma 2 dell’art. 16 della legge
24 aprile 1998, n. 128.
Nota 3) L’articolo 13 è stato così modificato: prima dal decreto-legge 5 giugno
1993, n. 169 convertito con modifiche dalla legge 4 agosto 1993, n. 271;
successivemante è stato modificato dal decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito con modifiche dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.