APPROVAZIONE LINEE GUIDA – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DEL DIRETTORE LAVORI E DEL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE

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IN VIGORE IL NUOVO DECRETO DAL 30 MAGGIO 2018

Sarà in vigore dal 30 maggio 2018 il decreto sul direttore dei lavori e dell’esecuzione: è stato, infatti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale (16 maggio 2018) il decreto 49/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Mit “Approvazione delle linee guida sulle modalità’ di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione.”

Direttore dei lavori, la nomina

Scompaiono dalla versione definitiva approdata in Gazzetta ufficiale le regole per la nomina del direttore dei lavori, che resta quindi disciplinata dalle norme del Codice Appalti. Pertanto, la disposizione di riferimento è l’art. 111, comma 1, del dlgs n. 50/2016, secondo cui la direzione dei lavori, quando non può essere espletata dalla stazione appaltante, è affidata nell’ordine a:

  • altre PA
  • progettista incaricato
  • altri soggetti scelti con una gara secondo le disposizioni riguardanti gli affidamenti degli incarichi di progettazione

In quest’ultimo caso, il conferimento dell’incarico deve avvenire dunque secondo le modalità indicate dall’art. 31, comma 8, del Codice: ossia con gara pubblica o affidamento diretto se l’incarico è di importo pari o inferiore a 40.000 euro.

Direttore dei lavori, i requisiti

Anche per quanto riguarda i requisiti che devono essere posseduti dal direttore dei lavori vale quanto disposto dall’art.24, comma 5 del Codice secondo cui, indipendentemente dalla natura giuridica dell’affidatario, l’incarico deve essere espletato da professionisti:

  • iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali
  • in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del dlgs 50/2016
  • in possesso dei requisiti di qualificazione fissati con decreto del MIT 263/2016

Direttore dei lavori, i rapporti con le altre figure

Come previsto dall’art. 101, comma 1, del Codice, l’interlocutore principale del direttore dei lavori, sul versante pubblico, è il RUP, responsabile unico del procedimento.

In particolare, il direttore dei lavori riceve dal Rup le disposizioni di servizio mediante le quali quest’ultimo impartisce le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, fissa l’ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto, e stabilisce, in relazione all’importanza dei lavori, la periodicità con la quale il direttore dei lavori è tenuto a presentare un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull’andamento delle lavorazioni.

L’art. 2 del decreto ministeriale disciplina poi in via ulteriore i rapporti con tale soggetto e con le altre figure che entrano in gioco durante la fase esecutiva del contratto.

In riferimento ai rapporti tra esecutore e direttore dei lavori, il decreto chiarisce che resta di competenza di quest’ultimo l’emanazione di ordini di servizio all’esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto. Fermo restando il rispetto di tali disposizioni di servizio, il direttore dei lavori opera in autonomia in ordine al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento.

Infine, prevede che laddove l’incarico di coordinatore per l’esecuzione dei lavori sia stato affidato a un soggetto diverso dal direttore dei lavori nominato, il predetto coordinatore assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia, ancorché coordinandosi con il direttore dei lavori.

Ordini di servizio

Riguardo agli strumenti per l’esercizio dell’attività di direzione e controllo, l’art. 1, comma 1, lettera d), del decreto fornisce la definizione di ordine di servizio: l’atto attraverso il quale il Rup e il direttore dei lavori impartiscono all’esecutore tutte le disposizioni ed istruzioni operative in ordine all’esecuzione delle prestazioni.

L’art. 2 conferma, inoltre, che il direttore dei lavori impartisce all’esecutore tutte le disposizioni ed istruzioni operative necessarie tramite gli ordini di servizio, i quali dovranno essere comunicati al Rup e annotati, con sintetiche motivazioni (che riportano le ragioni tecniche e le finalità perseguite in base all’ordine) sul giornale dei lavori, con le modalità elettroniche contemplate dallo stesso decreto in materia di contabilità.

In attesa che le amministrazioni si dotino dei necessari strumenti informatici, gli ordini di servizio dovranno essere formulati e resi in forma scritta e dovranno essere restituiti firmati dall’appaltatore per avvenuta conoscenza.

Resta fermo in ogni caso che l’esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la sua facoltà di iscrivere riserve, la cui disciplina sarà affidata alle stazioni appaltanti (art. 9).

Direttore dell’esecuzione

Il Titolo III riguarda le attività del direttore dell’esecuzione, ossia:

  • i rapporti con il RUP
  •  gli strumenti per l’esercizio dell’attività di direzione e controllo
  • l’attività di controllo
  • l’avvio dell’esecuzione del contratto
  • la verifica del rispetto degli obblighi dell’esecutore e del subappaltatore
  • contestazioni e riserve
  • variazioni e varianti contrattuali
  • la sospensione dell’esecuzione
  • la gestione dei sinistri

Seguono le indicazioni su funzioni e compiti al termine dell’esecuzione del contratto e sul controllo amministrativo-contabile.

Articoli abrogati

Il Titolo IV abroga:

  • gli articoli da 178 a 210 del dpr 207 del 5 ottobre 2010, il Regolamento attuativo del vecchio Codice Appalti
  • gli articoli da 147 a 177 relativi all’esecuzione dei lavori
  • gli articoli  da 211 a 214 relativi alla tenuta della contabilità (già abrogati dal Codice Appalti nel 2016)

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