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Feb 15
by Paola Allegri in EDIFICIO SALUBRE, NORMATIVA 0 commenti

EDIFICIO SALUBRE – Ministero dello Sviluppo Economico – Decreto 26 giugno 2015 n.162

EDIFICIO SALUBRE – Ministero dello Sviluppo Economico – Decreto 26 giugno 2015 n.162 modalita’ di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, ivi incluso l’utilizzo delle fonti rinnovabili, nonche’ le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici e unita’ immobiliari. IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELL’AMBIENTE DELLA TUTELA DEL TERRITORIOE DEL MARE e con IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI IL MINISTRO DELLA SALUTE (per i profili di competenza) e IL MINISTRO DELLA DIFESA (per i profili di competenza)   Vista  la  direttiva  2010/31/UE  del  Parlamento  europeo  e   del Consiglio,  del  19  maggio  2010,   sulla   prestazione   energetica nell’edilizia; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,  e  successive modificazioni, recante recepimento della direttiva  2010/31/UE  sulla prestazione energetica nell’edilizia, di seguito decreto legislativo; Visto il Titolo I del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e in particolare: l’art. 4, comma 1, che prevede che con uno o piu’  decreti  siano definite le modalita’ di applicazione della  metodologia  di  calcolo delle prestazioni energetiche e l’utilizzo  delle  fonti  rinnovabili negli edifici, delle prescrizioni e dei requisiti,  in  relazione  ai paragrafi 1 e 2 dell’allegato I della predetta  direttiva  2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia, tenendo conto dei criteri generali riportati allo stesso art. 4, comma 1, lettere a) e  b)  del decreto legislativo; l’art. 6, comma 12, che prevede  l’adeguamento  del  decreto  del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009 recante «Linee guida nazionali  per   la   certificazione   energetica   degli   edifici», avvalendosi delle metodologie di calcolo definite con  i  decreti  di cui all’ art. 4, comma 1 del decreto legislativo; l’art. 9, comma 1, che, fermo restando il rispetto dell’art.  17, assegna alle Regioni e alle Province autonome  di  Trento  e  Bolzano l’attuazione delle disposizioni per l’efficienza energetica contenute nel medesimo decreto legislativo; l’art. 9, comma  5-sexies,  che  prevede  che  le  Regioni  e  le Province  autonome  collaborino  con  il  Ministero  dello   sviluppo economico per la definizione  congiunta  di  metodologie  di  calcolo della prestazione energetica degli edifici,  di  metodologie  per  la determinazione dei requisiti minimi di edifici e impianti, di sistemi di classificazione energetica degli edifici, compresa la  definizione del sistema informativo comune nonche’ per  la  redazione  del  Piano d’azione destinato ad aumentare il numero di edifici a energia  quasi zero  e  dell’azione  di   monitoraggio,   analisi,   valutazione   e adeguamento della normativa energetica nazionale e regionale  di  cui agli articoli 10 […]
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Feb 15
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EDIFICIO SALUBRE – DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n.194

EDIFICIO SALUBRE – DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n.194 Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e gestione del rumore ambientale; Vista la legge Comunitaria del 31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per l’adeguamento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee (Legge comunitaria 2003); Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante legge quadro sull’inquinamento acustico, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, e successive modificazioni, concernente la liberta’ di accesso alle informazioni in materia di ambiente, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante il nuovo codice della strada; Visto il decreto legislativo del 18 febbraio 2005, n. 59, di attuazione della direttiva 96/61/CE, relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 maggio 2005; Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 30 giugno 2005; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, della salute e per gli affari regionali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Finalita’ e campo di applicazione 1. Il presente decreto, al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi dell’esposizione al rumore ambientale, compreso il fastidio, definisce le competenze e le procedure per: a) l’elaborazione della mappatura acustica e delle mappe acustiche strategiche di cui all’articolo 3; b) l’elaborazione e l’adozione dei piani di azione di cui all’articolo 4, volti ad evitare e a ridurre il rumore ambientale laddove necessario, in particolare, quando i livelli di esposizione possono avere effetti nocivi per la salute umana, nonche’ ad evitare aumenti del rumore nelle zone silenziose; c) assicurare l’informazione e la partecipazione del pubblico in merito al rumore ambientale ed ai relativi effetti. 2. Il presente […]
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Feb 15
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Edificio Salubre – Decreto Legislativo 241/2000

Decreto Legislativo 26 maggio 2000, n. 241 “Attuazione della direttiva 96/29/EURATOM in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 2000 – Supplemento Ordinario n. 140 (Rettifica Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2001) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25, ed in paricolare, l’articolo 19; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230; Vista la direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 18 febbraio 2000; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati; Considerato che il Senato della Repubblica non ha espresso il proprio parere nel termine prescritto; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 26 maggio 2000; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e dei Ministri dell’ambiente, della sanita’, del lavoro e della previdenza sociale, dell’industria del commercio e dell’artigianato e del commercio con l’estero, e dell’interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. 1. Il titolo del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e’ sostituito dal seguente: “Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti.”. Art. 2. 1. All’articolo 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, la lettera b) e’ sostituita dalla seguente: “b) a tutte le pratiche che implicano un rischio dovuto a radiazioni ionizzanti provenienti da una sorgente artificiale o da una sorgente naturale nei casi in cui i radionuclidi naturali siano o siano stati trattati per le loro proprieta’ radioattive fissili o fertili e cioe’: 1) alla produzione, trattamento, manipolazione, detenzione, deposito, trasporto, importazione, esportazione, impiego, commercio, cessazione della detenzione, raccolta e smaltimento di materie radioattive; 2) al funzionamento di macchine radiogene; 3) alle lavorazioni minerarie secondo la specifica […]
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Feb 15
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EDIFICIO SALUBRE – DIRETTIVA 2013/59/EURATOM DEL CONSIGLIO

EDIFICIO SALUBRE – DIRETTIVA 2013/59/EURATOM DEL CONSIGLIO del 5 dicembre 2013 che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom Il CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare gli articoli 31 e 32, vista la proposta della Commissione europea, elaborata sentito il parere di un gruppo di personalità designate dal Comitato scientifico e tecnico fra esperti scientifici degli Stati membri, e previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo, visto il parere del Parlamento europeo, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, considerando quanto segue: (1) L’articolo 2, lettera b), del trattato Euratom prevede la definizione di norme di sicurezza uniformi per la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori, mentre l’articolo 30 del trattato Euratom definisce “norme fondamentali” relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti. (2) Per poter svolgere i compiti che le sono assegnati, la Comunità ha fissato norme fondamentali per la prima volta nel 1959, mediante le direttive del 2 febbraio 1959 che fissano le norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (1). Le direttive sono state rivedute più volte, da ultimo con la direttiva 96/29/Euratom del Consiglio (2), che ha abrogato le precedenti direttive. (3) La direttiva 96/29/Euratom stabilisce le norme fondamentali di sicurezza. Le disposizioni di tale direttiva si applicano alle situazioni normali e di emergenza e sono state integrate da norme più specifiche. (4) La direttiva 97/43/Euratom del Consiglio (3), la direttiva 89/618/Euratom del Consiglio (4), la direttiva 90/641/Euratom del Consiglio (5) e la direttiva 2003/122/Euratom del Consiglio (6) disciplinano aspetti specifici diversi a integrazione della direttiva 96/29/Euratom. (5) Come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella sua giurisprudenza, il compito di stabilire norme di sicurezza uniformi per la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori, imposto alla Comunità dall’articolo 2, lettera b), del trattato Euratom, non preclude agli Stati membri, salvo indicazione specifica nelle norme, la possibilità di prevedere misure di protezione più rigorose. Poiché la presente direttiva prevede norme minime, gli Stati membri dovrebbero essere liberi di adottare o mantenere misure più rigorose nella materia da essa contemplata, fatta salva la libera circolazione delle merci e dei servizi nel mercato interno quale definita dalla giurisprudenza della Corte di […]
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