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E' stato pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26/03/2010, ed è
in vigore dalla stessa data, il D.L. 25/03/2010, n.40,
che contiene importanti misure di sostegno all'attività
produttiva ed ai consumi, nonché per lo snellimento
degli adempimenti burocratici connessi all'attività
edilizia.
Dura la critica del Consiglio Nazionale
dei Geometri che ha affermato di condividere il
tentativo di snellimento delle procedure edilizie ma "la
presenza di un tecnico che si assuma la responsabilità
della dichiarazione di conformità alla legge di
intervento è necessaria. E non è un compito che si può
assegnare ad un'impresa senza una qualifica".
Che cosa liberalizza e che cosa non liberalizza il DL
40/2010.
Prima di farsi questa più che
legittima domanda il cittadino o l’operatore
dell’edilizia deve chiedersi in quale regione e in quale
comune si opera. Domanda non leziosa perché il DL 40
all’art. 5 liberalizza l’attività edilizia libera ma non
dappertutto modificando l'art. 6 del DPR 380/2001.
Infatti parecchie Regioni (Campania, Emilia
Romagna, Liguria, Lombardia, Sicilia, Umbria, Valle
d’Aosta e le Province autonome di Trento e Bolzano)
hanno regolamentato da tempo la materia della
manutenzione straordinaria e introdotto dei criteri più
restrittivi. E qui già nasce un primo problema
di disparità di trattamento dei cittadini da regione a
regione.
Più fortunati i cittadini delle Regioni che finora non
hanno regolamentato la materia (Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Marche, Molise, Puglia) e di quelle
(Friuli-Venezia Giulia e Sardegna) che hanno di già
provvedimenti in linea con il DL n. 40. Alla fine della
conta rimangono tre Regioni-limbo (Lazio, Piemonte e
Veneto) dove vi sono dubbi sull’applicabilità del DL n.
40 perché richiedono la DIA per la manutenzione
straordinaria ma sulla base di leggi precedenti al DPR
380/2001.
Veniamo al merito del
provvedimento. Anzitutto le opere non devono
comportare aumento del numero delle unità immobiliari o
aumento delle volumetrie o delle superfici e non devono
riguardare le parti strutturali (muri portanti, travi,
architravi, colonne…) dell’edificio.
In secondo luogo si devono
rispettare le norme antisismiche, di sicurezza,
antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative
all'efficienza energetica nonché delle disposizioni
contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio.
Per le attive soggette al rilascio del certificato di
prevenzione incendi “il certificato stesso, ove
previsto, e' rilasciato in via ordinaria con l'esame a
vista”. Qualora sia richiesto per legge il parere di
conformità del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco,
la pronuncia sulla conformità deve avvenire entro 30
giorni.
Ecco in sintesi i principali
provvedimenti liberalizzati:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
b) gli interventi di manutenzione straordinaria;
c) gli interventi volti all'eliminazione di barriere
architettoniche (no rampe, ascensori esterni/manufatti
che alterano la sagoma dell'edificio;
f) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze
contingenti e temporanee e ad essere immediatamente
rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un
termine non superiore a novanta giorni (quindi via
libere alle strutture temporanee);
g) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture
in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività
agricola;
h) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi
esterni, anche per aree di;
i) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza
serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici.
l) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di
arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
Per gli interventi di cui lettere
b), f), h), i) e l) il cittadino dovrà darne
comunicazione, “anche per via telematica”, al Comune
allegando le autorizzazioni obbligatorie. Nel caso della
manutenzione straordinaria occorre fornire anche i dati
dell’impresa che eseguirà i lavori.
E' utile richiamare al lettori quali siano gli
interventi considerati di manutenzionaria straordinaria.
Lo spiega l’art. 3 dello stesso DPR 380/2001: “"le opere
e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire
parti anche strutturali degli edifici, nonché per
realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e
tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le
superfici delle singole unita' immobiliari e non
comportino modifiche delle destinazioni di uso”.
Altre misure contenute nel decreto-legge
Il provvedimento contiene misure tese a migliorare la
qualità della vita e dell'ambiente e la sicurezza del
lavoro.
Sono previsti contributi al consumo per il 2010,
variabili a seconda dei prodotti, che saranno erogati
fino ad esaurimento delle somme stanziate per ciascun
settore (principalmente la mobilità sostenibile,
motocicli elettrici, abitazioni, elettrodomestici,
cucine, macchine agricole, gru, motori per la nautica).
Marzo 2010
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