Notaio Sanzionato

Se nell’atto di compravendita manca il prezzo il notaio è sanzionato. Per la Cassazione, si tratta di violazione della deontologia professionale anche se l’atto non è nullo.

L’atto di compravendita immobiliare che non contenga l’indicazione del prezzo di vendita non è nullo, ma configura comportamento contrario alle norme deontologiche operanti per il notaio, il quale può, pertanto, essere sanzionato.
Così ha deciso la Corte di Cassazione, nella sentenza n.
5065 del 2010.

Ecco i fatti e le motivazioni. Un notaio (pubblico ufficiale), nello stipulare un contratto di compravendita immobiliare, non indica il prezzo pattuito dalle parti. Per questo, la Commissione Amministrativa Regionale di Disciplina gli infligge la sanzione disciplinare della sospensione di un anno e una sanzione pecuniaria (pur non elevata) per la violazione delle norme della Legge Notarile (artt. 147 lett. a) e b) e 51 comma 5 della L. n. 1913 del 16 febbraio 1913), che a sua volta richiama le norme del Codice Deontologico.
Il notaio propone reclamo in Corte d’Appello contro il provvedimento che applica queste sanzioni e, in seguito al rigetto del reclamo, ricorre in Cassazione, ove si difende affermando che l’atto di compravendita privo del prezzo non è nullo. La Corte, pur condividendo tale assunto, conferma le sanzioni a suo carico, in quanto lo ritiene responsabile della violazione di norme deontologiche.

La mancanza dell’indicazione del prezzo di vendita, infatti, pur non causando la nullità del contratto, rende meno protetta la posizione del venditore, nel caso in cui la vicenda esecutiva ponga problemi di risoluzione o rescissione.
In breve, l’atto privo del prezzo è un atto meno “sicuro”, dal punto di vista giuridico, dell’atto che lo indichi.
Proprio la consapevolezza della “instabilità” giuridica dell’atto rogato configura il fulcro dell’addebito disciplinare rivolto al notaio.

La mancanza del prezzo rende meno protetta la posizione del venditore

E tale consapevolezza è “ammessa” dal notaio stesso. Egli infatti, negli atti di causa, riconosce espressamente di aver avvertito le parti del fatto che “il contratto in astratto avrebbe potuto essere impugnato per varie cause”, sicché – aveva aggiunto il notaio – era necessario effettuare il pagamento del prezzo non in contanti, bensì attraverso assegni bancari o circolari non trasferibili o mediante bonifico, e conservare le fotocopie di questi assegni o bonifici annotandovi che erano stati rispettivamente rilasciati e incassati in pagamento del prezzo della compravendita.

Tale comportamento viene ritenuto rilevante dal punto di vista disciplinare, sotto due diversi aspetti.
Da un lato, l’attività del notaio appare univocamente volta a garantire un vantaggio fiscale all’acquirente dell’immobile, il quale finisce, così, per essere l’interlocutore privilegiato, se non esclusivo, del notaio. Questo atteggiamento comporta una violazione dei principi di deontologia notarile, in quanto contrasta con il dovere del notaio di assumere una posizione di “equidistanza rispetto agli interessi delle parti”.

D’altro canto, con il suo comportamento, il notaio ha messo in circolazione, nell’ordinamento, un contratto incompleto, non chiaro e inidoneo a regolare in modo efficace i rapporti fra le parti. Di conseguenza, le parti medesime si trovano esposte a molteplici rischi giuridici, e, anche sotto questo profilo, è indubitabile, secondo la Corte, la contrarietà del comportamento tenuto dal notaio ai principi deontologici. 

Gennaio 2011

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