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Se nell’atto di compravendita manca il prezzo il
notaio
è sanzionato.
Per la Cassazione, si tratta di
violazione della deontologia professionale anche se
l’atto non è nullo.
L’atto di compravendita immobiliare che non contenga
l’indicazione del prezzo di vendita non è nullo, ma
configura comportamento contrario alle norme
deontologiche operanti per il notaio, il quale può,
pertanto, essere sanzionato.
Così ha deciso la Corte di Cassazione, nella sentenza n.
5065
del 2010.
Ecco i fatti e le motivazioni. Un notaio (pubblico
ufficiale), nello stipulare un contratto di
compravendita immobiliare, non indica il prezzo pattuito
dalle parti. Per questo, la Commissione Amministrativa
Regionale di Disciplina gli infligge la sanzione
disciplinare della sospensione di un anno e una sanzione
pecuniaria (pur non elevata) per la violazione delle
norme della Legge Notarile (artt. 147 lett. a) e b) e 51
comma 5 della L. n. 1913 del 16 febbraio 1913), che a
sua volta richiama le norme del Codice Deontologico.
Il notaio propone reclamo in Corte d’Appello contro il
provvedimento che applica queste sanzioni e, in seguito
al rigetto del reclamo, ricorre in Cassazione, ove si
difende affermando che l’atto di compravendita privo del
prezzo non è nullo. La Corte, pur condividendo tale
assunto, conferma le sanzioni a suo carico, in quanto lo
ritiene responsabile della violazione di norme
deontologiche.
La mancanza dell’indicazione del prezzo di
vendita, infatti, pur non causando la nullità del
contratto, rende meno protetta la posizione del
venditore, nel caso in cui la vicenda esecutiva ponga
problemi di risoluzione o rescissione.
In breve, l’atto privo del prezzo è un atto meno
“sicuro”, dal punto di vista giuridico, dell’atto che lo
indichi.
Proprio la consapevolezza della “instabilità” giuridica
dell’atto rogato configura il fulcro dell’addebito
disciplinare rivolto al notaio.
La mancanza del prezzo rende meno protetta la posizione
del venditore
E tale consapevolezza è “ammessa” dal notaio stesso.
Egli infatti, negli atti di causa, riconosce
espressamente di aver avvertito le parti del fatto che
“il contratto in astratto avrebbe potuto essere
impugnato per varie cause”, sicché – aveva aggiunto il
notaio – era necessario effettuare il pagamento del
prezzo non in contanti, bensì attraverso assegni bancari
o circolari non trasferibili o mediante bonifico, e
conservare le fotocopie di questi assegni o bonifici
annotandovi che erano stati rispettivamente rilasciati e
incassati in pagamento del prezzo della compravendita.
Tale comportamento viene ritenuto rilevante dal
punto di vista disciplinare, sotto due diversi aspetti.
Da un lato, l’attività del notaio appare univocamente
volta a garantire un vantaggio fiscale all’acquirente
dell’immobile, il quale finisce, così, per essere
l’interlocutore privilegiato, se non esclusivo, del
notaio. Questo atteggiamento comporta una violazione dei
principi di deontologia notarile, in quanto contrasta
con il dovere del notaio di assumere una posizione di
“equidistanza rispetto agli interessi delle parti”.
D’altro canto, con il suo comportamento, il notaio ha
messo in circolazione, nell’ordinamento, un contratto
incompleto, non chiaro e inidoneo a regolare in modo
efficace i rapporti fra le parti. Di conseguenza, le
parti medesime si trovano esposte a molteplici rischi
giuridici, e, anche sotto questo profilo, è
indubitabile, secondo la Corte, la contrarietà del
comportamento tenuto dal notaio ai principi
deontologici.
Gennaio 2011
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