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Il GSE fornisce chiarimenti
in merito ai benefici per gli impianti fotovoltaici di
cui alla L. 129/2010.
Il Gestore Servizi Energetici (GSE)
ha fornito chiarimenti in merito all'accesso ai
benefici previsti per la produzione di energia elettrica
dalla L. 129/2010.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 1-septies della citata
L. 129/2010, che ha sostituito l’art. 2-sexies della L.
41/2010, le tariffe incentivanti destinate alla
produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici
previste dal D.M. 19/02/2007 (Secondo Conto
Energia) sono riconosciute anche agli impianti
fotovoltaici entrati in esercizio entro il 30/06/2011,
purché siano installati e venga comunicata la fine dei
lavori entro il 31/12/2010.
Si riporta di seguito il testo del comunicato del GSE.
Preavviso di rigetto
Relativamente ai dubbi sollevati da numerosi operatori
in merito al significato da attribuire al “preavviso di
rigetto”, si precisa che, ai sensi della L. 241/1990,
regolante il procedimento amministrativo, nei casi in
cui il GSE debba pronunciarsi su una qualsiasi istanza,
nella fattispecie la richiesta di accesso ai benefici di
cui alla L. 129/2010, è necessario, prima della formale
adozione di un provvedimento negativo, comunicare i
motivi che ne impedirebbero l'accoglimento.
Con tale provvedimento è riconosciuta e garantita al
Soggetto Responsabile la facoltà di interloquire con il
GSE e di illustrare le proprie ragioni, mediante
l’invio, in conformità alle modalità illustrate in calce
al preavviso di rigetto, di osservazioni e/o documenti
di cui si terrà conto per l’adozione del provvedimento
conclusivo.
Il preavviso di rigetto interrompe i termini per
concludere il procedimento di valutazione, avviato dal
GSE, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di
presentazione delle eventuali osservazioni o, in
mancanza, dalla scadenza del termine concesso a tal fine
al Soggetto Responsabile.
Comunicazione di inizio lavori
In considerazione della numerosità delle richieste di
accesso ai benefici previsti dalla L. 129/2010 per
impianti fotovoltaici realizzati nell’ambito
dell’attività edilizia libera, prive della comunicazione
di fine lavori da inviare all’Amministrazione competente
al rilascio dell’autorizzazione, attesa la finalità di
tale previsione volta a consentire all’ente locale
competente l’esercizio di un eventuale controllo
tecnico-amministrativo, si ritiene che il medesimo
obiettivo possa essere raggiunto anche nella ipotesi in
cui il Soggetto Responsabile abbia inviato, o invii, al
GSE copia della Comunicazione di inizio lavori
presentata, anche eventualmente in sanatoria, al Comune
interessato, ovvero abbia inviato, o invii,
dichiarazione del Comune attestante la esenzione, nel
proprio territorio, dall’obbligo di comunicazione
dell’inizio dei lavori per impianti fotovoltaici
realizzati in edilizia libera.
Asseverazione
Attesa la numerosità delle asseverazioni pervenute al
GSE prive di dichiarazione in merito all’esecuzione dei
lavori nel rispetto delle pertinenti normative, si
comunica che saranno ritenute conformi le asseverazioni,
pur carenti di tale esplicita attestazione, nel caso in
cui dal testo, nonché dall’insieme dei documenti
eventualmente inviati dal Soggetto Responsabile a
seguito del preavviso di rigetto, emerga che i lavori
per la installazione dell’impianto fotovoltaico, di cui
si sia già dichiarata la conclusione entro il termine
del 31 dicembre 2010, siano stati effettivamente
realizzati nel rispetto delle pertinenti normative, come
previsto dalla L. 129/2010.
Seguiti in caso di rigetto
Relativamente agli impianti per i quali il GSE rigetti
definitivamente l’istanza di accesso ai benefici della
L. 129/2010, è possibile presentare una nuova richiesta
di incentivazione secondo i seguenti criteri:
-
se la data di entrata in
esercizio dell’impianto, così come definita del D.M.
06/08/2010, è antecedente il 31/5/2011, il Soggetto
Responsabile può presentare la domanda ai sensi del
Terzo conto energia. Il termine di 90 giorni ivi
previsto per la presentazione della domanda decorre
dalla data di ricezione, da parte del Soggetto
Responsabile, della comunicazione di rigetto inviata
dal GSE, nell’ambito del procedimento di cui alla L.
129/2010;
-
se la data di entrata in
esercizio dell’impianto, così come definita nel D.M.
05/05/2011, ricade nel periodo tra il 1° e il 30
giugno 2011, il Soggetto Responsabile può presentare
la domanda ai sensi del Quarto conto energia. Il
termine di 15 giorni ivi previsto per la
presentazione della domanda, decorre dalla data di
ricezione, da parte del Soggetto Responsabile, della
comunicazione di rigetto inviata dal GSE,
nell’ambito del procedimento di cui alla L.
129/2010.
Si rappresenta comunque che i criteri di cui
sopra non si applicano agli impianti per i quali il GSE
abbia accertato o accerti, anche mediante controlli di
natura contabile - amministrativa, che, in relazione
alla richiesta di accesso ai benefici di cui alla L.
129/2010, siano stati forniti dati o documenti non
veritieri, ovvero siano state rese
dichiarazioni false o mendaci, ovvero che i
lavori d’installazione dell’impianto non siano stati
conclusi entro il 31/12/2010, diversamente da
quanto dichiarato.
In tali circostanze il GSE applica le disposizioni di
cui agli artt. 23 e 43 del D. Leg.vo 28/2011.
Giugno 2011
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