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IVA SULLE FORNITURE DI
ENERGIA TERMICA. Chiarimento dell'Agenzia Entrate
sull'applicazione dell'Iva agevolata al 10%.
Il regime Iva
agevolato consistente nell'aliquota del 10% per il
servizio di fornitura di energia termica prodotta da
fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione,
disciplinato dal n. 122 della Tabella A, Parte III, del
D.P.R. 633/1972, si applica alle sole ipotesi in cui la
somministrazione sia resa nei confronti di consumatori
finali che impiegano il calore energia nella propria
abitazione, a carattere familiare o in analoghe
strutture a carattere collettivo in ogni caso dotate del
requisito della residenzialità.
Il chiarimento
è stato fornito dall'Agenzia delle Entrate, con la
Risoluzione n. 28/E del 01/04/2010,
emanata in risposta al quesito inoltrato da una società
cooperativa che, ricevendo direttamente dal fornitore
l'energia termica, provvedeva poi a ridistribuirla a
mezzo della propria rete ai consumatori finali propri
soci.
Il servizio di
fornitura di energia termica è disciplinato dal citato
n. 122 della Tabella A, Parte III, allegata al D.P:R.
633/1972, che nella versione attualmente vigente
stabilisce l’applicazione dell’aliquota del 10% alle
«prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e
materiali relativi alla fornitura di energia termica per
uso domestico attraverso reti pubbliche di
teleriscaldamento (…) incluse le forniture di energia
prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di
cogenerazione ad alto rendimento; alle forniture di
energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si
applica l'aliquota ordinaria»
Con il documento in esame l'Agenzia ha ribadito ed
ampliato le interpretazioni già fornite con la
precedente Risoluzione 15/12/2004, n. 150/E,
nel senso di ritenere presupposto indispensabile per
l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata l'erogazione
per uso domestico, che come detto si realizza nelle
somministrazioni rese nei confronti di soggetti che, in
qualità di consumatori finali, impiegano l’energia
elettrica o termica nella propria abitazione, a
carattere familiare o in analoghe strutture a carattere
collettivo e che non utilizzano l’energia nell'esercizio
di imprese o per effettuare prestazioni di servizi
rilevanti ai fini Iva, anche se in regime di esenzione.
L'Agenzia ha inoltre richiamato la Risoluzione
10/05/2007, n. 94/E, nella quale veniva specificato che
l'aliquota agevolata è applicabile, oltre che alle
prestazioni di servizi, anche alle forniture di
apparecchiature e materiali utilizzati per la fornitura
di energia termica per uso domestico, restringendo
peraltro il campo alla sola energia prodotta da fonti
rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto
rendimento.
Aprile 2010
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