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Come precisato, il DM 19
febbraio 2007 prevede che la
scheda informativa debba essere inviata all'ENEA entro
90 giorni dalla fine dei lavori. Tuttavia, nel
caso di errori nell'indicazione dei dati o negli importi
di spesa indicati, il
contribuente può correggere il contenuto della scheda
informativa, anche oltre il previsto termine per
l'invio. In particolare,
la correzione può avvenire
mediante l'invio telematico di una nuova comunicazione,
che annulli e sostituisca quella precedentemente
trasmessa. La comunicazione in rettifica
della precedente dovrà, comunque,
essere inviata entro il termine di presentazione della
dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può
essere portata in detrazione, in modo da poter calcolare
la detrazione sulle spese effettivamente sostenute
nell'anno al quale la dichiarazione si riferisce.
Nonostante la Circolare 21/E, l'ENEA non ha ancora
implementato la procedura informatica che consente di
effettuare l'invio telematico della scheda rettificativa.
Per cui, i contribuenti che utilizzano il Modello di
dichiarazione 730/2010, il cui termine di presentazione
è scaduto il 31 maggio 2010, non hanno la possibilità di
inoltrare la predetta comunicazione rettificativa e di
fruire della detrazione per le spese relative
all'intervento di risparmio energetico non indicate
nella scheda informativa precedentemente inviata
all'ENEA. Per tale motivo, per ovviare a questa
difficoltà, il 27 maggio 2010 l'Agenzia delle Entrate ha
pubblicato la Circolare n. 44/E, secondo la
quale i contribuenti possono beneficiare della
detrazione anche per le spese che non risultano dalla
scheda originaria (Allegato E oppure Allegato F):
-
presentando ai soggetti che
prestano l'assistenza fiscale una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47
del Dpr 445/2000, nella quale sono evidenziati i
dati della scheda informativa precedentemente
trasmessa all'ENEA opportunamente modificati;
-
provvedendo all'invio telematico
della scheda rettificativa entro 90 giorni dalla
data di attivazione della procedura informatica da
parte dell'Enea.
I soggetti che prestano l'assistenza fiscale dovranno
specificare, nelle annotazioni dei relativi modelli di
dichiarazione, che la detrazione è stata riconosciuta
sulla base della dichiarazione sostitutiva di atto
notorio. Resta inteso che ove il contribuente non
provveda nei novanta giorni successivi alla attivazione
della procedura informatica all'invio telematico della
scheda rettificativa all'ENEA, la parte di detrazione
riferita alle spese in questione deve ritenersi
indebita, senza che siano applicabili sanzioni nei
confronti del soggetto che in sede di assistenza fiscale
abbia acquisito la predetta dichiarazione sostitutiva.
Luglio 2010
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