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La demolizione di un fabbricato esistente e la sua
ricostruzione in posizione diversa con ampliamento,
anche minimo, si qualifica come nuova costruzione. Lo ha
stabilito la Cassazione con la sentenza 13492,
del 9 aprile 2010.
I giudici hanno ricordato che caratteristica di restauro
e risanamento conservativo è la conservazione di un
organismo edilizio preesistente assicurandone la
funzionalità, nel rispetto degli elementi tipologici,
formali e strutturali preesistenti.
In presenza di edifici già demoliti l’intervento deve
quindi essere considerato come nuova costruzione.
La pronuncia si pone in controtendenza con alcune leggi
regionali sul Piano Casa, che tendono a semplificare le
procedure per il rilancio delle costruzioni, ammettendo
la Dia anche per la sostituzione edilizia con premio
volumetrico, come accade ad esempio in Veneto.
La demolizione e riedificazione degli edifici esistenti
è incentivata anche dalle associazioni del settore
costruzioni, che vedono in questa misura il cuore
pulsante della ripresa.
Aprile 2010
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