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Con la sentenza n. 1271
depositata il 28 febbraio 2011, la quinta sezione del
Consiglio di Stato ha
stabilito che il comune che ritarda nel rilasciare il
permesso di costruire paga non solo il danno
patrimoniale ma anche quello biologico e
cioè la lesione alla salute derivante dall'inerzia della
P.A.
L'imprenditore davanti ai giudici
amministrativi di secondo grado, è infatti riuscito a
provare che l'inerzia della P.A. gli aveva creato uno
squilibrio, concretizzatosi in uno stato di ansia e in
vari disturbi di origine dermatologica. Grazie alla
nuova formulazione dell'art. 2-bis della legge sul
procedimento amministrativo, introdotto dalla legge
69/2009, l'imprenditore è riuscito così ad avere non
solo il risarcimento del danno di origine patrimoniale
ma anche il risarcimento dell'ingiusto danno da ritardo,
basato sul non rispetto del termine di conclusione del
procedimento.
Secondo la ricostruzione della
vicenda, in primo grado il Tar aveva respinto la
richiesta dell'imprenditore che aveva quindi impugnato
la sentenza del Tar al Consiglio di Stato.
I giudici di Palazzo Spada,
accogliendo il ricorso dell'uomo, hanno in proposito
spiegato che "nel caso di specie, ricorre
l'ipotesi in cui il privato invoca la tutela
risarcitoria per i danni conseguenti al ritardo con cui
l'amministrazione ha adottato un provvedimento a lui
favorevole, ma emanato appunto con ritardo rispetto al
termine previsto per quel determinato procedimento. Il
ritardo procedimentale ha, quindi, determinato un
ritardo nell'attribuzione del c.d. "bene della vita",
costituito nel caso di specie dalla possibilità di
edificare secondo il progetto richiesto in variante. In
questi casi la giurisprudenza è pacifica nell'ammettere
il risarcimento del danno da ritardo (a condizione
ovviamente che tale danno sussista e venga provato) e
l'intervenuto art. 2-bis, comma 1, della legge n.
241/90, introdotto dalla legge n. 69/2009, conferma e
rafforza la tutela risarcitoria del privato nei
confronti dei ritardi delle p.a., stabilendo che le
pubbliche amministrazioni e i soggetti equiparati sono
tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in
conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del
termine di conclusione del procedimento. La norma
presuppone che anche il tempo è un bene della vita per
il cittadino e la giurisprudenza ha riconosciuto che il
ritardo nella conclusione di un qualunque procedimento,
è sempre un costo, dal momento che il fattore tempo
costituisce una essenziale variabile nella
predisposizione e nell'attuazione di piani finanziari
relativi a qualsiasi intervento, condizionandone la
relativa convenienza economica (Cons. Giust. Amm.
reg. Sic., 4 novembre 2010 n. 1368, che, traendo
argomenti dal citato art. 2-bis, ha aggiunto che il
danno sussisterebbe anche se il procedimento
autorizzatorio non si fosse ancora concluso e finanche
se l'esito fosse stato in ipotesi negativo)".
Marzo 2011
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