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Contratto
Preliminare
di
Vendita |
In presenza di vizi della
cosa venduta il promittente acquirente può agire per
l'adempimento chiedendo l'eliminazione dei vizi, oppure,
in alternativa, la riduzione del prezzo

Nel contratto preliminare
di vendita, nel caso in cui la cosa sia affetta
da vizi, il promissario acquirente il quale non intenda
domandare la risoluzione del contratto, può agire contro
il promittente per l'adempimento, chiedendo, anche
disgiuntamente dall'azione prevista dall'art. 2932 c.c.,
l'eliminazione dei vizi, oppure, in alternativa, la
riduzione del prezzo. Tali azioni, infatti, mirando
entrambe ad assicurare, in modo alternativo tra loro, il
mantenimento dell'equilibrio del rapporto economico di
scambio previsto dai contraenti, costituiscono mezzi di
tutela di carattere generale che, in quanto tali, devono
ritenersi utilizzabili anche per il contratto
preliminare, non rinvenendosi nel sistema positivo, né
in particolare nel disposto del citato art. 2932 c.c.,
ragioni che impediscano di estendere anche a tale tipo
di contratto la tutela stabilita, a favore della parte
adempiente dai principi generali in materia di contratti
a prestazioni corrispettive. La pronunzia del giudice
assume in tal caso la funzione di un legittimo
intervento riequilibravo delle contrapposte prestazioni,
rivolto ad assicurare che l'interesse del promissario
acquirente alla sostanziale conservazione degli impegni
assunti non sia eluso da fatti ascrivibili al
promittente venditore. Corte di Cassazione
Sezione 2 Civile, Sentenza del 26 gennaio 2010, n. 1562
Giugno 2010
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