|

Il condominio è un tipo
particolare di comunione. Si verifica quando in un
edificio con più unità immobiliari due o più persone
sono ciascuna proprietaria di una parte di esse in via
esclusiva: queste persone sono comproprietarie delle
parti comuni.
Tale comunione è forzosa, ossia un proprietario non può
rinunciare al diritto su tali parti comuni per sottrarsi
al pagamento delle spese (art. 1118, comma 2, c.c.).
Per estensione il termine condominio viene
utilizzato per definire edifici a più piani, suddivisi
in appartamenti.
In base all'art. 1117 c.c., sono
parti comuni dell'edificio, se il contrario non risulta
dal titolo: le scale, l'atrio, le facciate, il suolo su
cui sorge l'edificio, i muri maestri, ecc.
Il rapporto tra il valore della proprietà di ciascun
condomino e il valore dell'intero condominio è espresso
in millesimi (che, per praticità, sono riportati in
apposite tabelle millesimali). Le tabelle millesimali si
utilizzano per la ripartizione delle spese condominiali.
Le spese condominiali sono
distinte in:ordinarie (pulizia delle
scale, ascensore, giardino, portineria, illuminazione
delle parti comuni, vuotatura fosse biologiche e pulizie
degrassatori, riscaldamento centralizzato) e
straordinarie (rifacimento del tetto e dei
solai, tinteggiatura della facciata del palazzo). Se il
contratto di locazione non prescrive altrimenti, sono a
carico degli inquilini gli oneri per la manutenzione
ordinaria, sono a carico dei proprietari gli oneri per
la manutenzione straordinaria. Se il riscaldamento è
condominiale, l'installazione di un contaconsumi
permette di ripartire le spese in base ai consumi di
ogni unità immobiliare, anziché in base ai millesimi.
L'amministratore di condominio provvede a fine anno a
far rilevare i consumi da tecnici autorizzati e a
ripartire la spesa. Con questo accorgimento, l'onere è
simile a quello che si avrebbe con il riscaldamento
autonomo, con il vantaggio della maggiore efficienza
(minori consumi) tipica delle caldaie condominiali.
Gli organi del condominio sono
l'amministratore di condominio e l'assemblea di
condominio (comunemente detta: riunione di condominio).
Il condominio sorge automaticamente quando in un
edificio i proprietari sono o diventano due o più (es.
l'originario unico proprietario vende un edificio a due
acquirenti).
Si parla di condominio minimo quando i condomini sono
due. Se i proprietari sono più di quattro, è
obbligatoria la nomina di un amministratore; non sono
previste sanzioni in caso di inadempienza a questa
norma, se non la possibilità della nomina di un
amministratore giudiziario, ad opera del Tribunale, su
istanza anche di un solo condomino. Se i proprietari non
sono più di quattro, possono provvedere direttamente
alla gestione.
È obbligatorio redigere il
regolamento condominiale, se vi sono più di 10
condomini. Il regolamento può essere contrattuale o
assembleare. Nel caso di regolamento condominiale
contrattuale, il documento nella quasi totalità dei casi
è stato predisposto dal costruttore dell'immobile o del
gruppo di immobili, e depositato presso un Notaio per la
trascrizione presso la locale Conservatoria dei Registri
Immobiliari. Il regolamento condominiale contrattuale si
differenzia dal regolamento non contrattuale (o
assembleare cd approvato a maggioranza) in quanto può
contenere limitazioni al diritto di proprietà di alcuni
condomini, costituzioni di servitù, assegnazione o
destinazioni d'uso di parti comuni ad un numero
ristretto di condomini o per finalità ben definite (ad
es. destinazione dell'abitazione per il portiere); le
norme di tale documento possono infatti essere
modificate solo con il consenso unanime di tutti i
partecipanti al Condominio; quando si acquista una
proprietà nel Condominio retto da tale tipo di
regolamento, lo stesso viene automaticamente accettato
dal neo-acquirente, in quanto trascritto presso la
Conservatoria. Il regolamento cd approvato a maggioranza
(approvato in sede assembleare con una maggioranza
qualificata), invece, può contenere solo norme che
regolano la vita comune dei partecipanti al Condominio,
ossia non può limitare l'esercizio libero del diritto di
proprietà da parte dei condomini (ad esempio il
regolamento contrattuale può vietare la destinazione
d'uso degli appartamenti per attività commerciali; il
regolamento approvato a maggioranza no). Una di queste
regole è il divieto della tenuta di animali, oppure il
rispetto di silenzio nelle ore notturne (0:00-8:00) e
nelle prime ore pomeridiane (14:00-17:00)
Scarica una breve guida al Condominio
Ottobre 2011
Torna alla HomePage
|