Conciliazione Obbligatoria

E' entrata  in scena la conciliazione obbligatoria: una figura stragiudiziale destinata a rappresentare un’alternativa al giudizio ordinario. 


Le controversie per le quali è diventata obbligatoria la conciliazione sono quelle relative a: condominio, diritti reali quindi, proprietà, usufrutto e ipoteca, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione a mezzo stampa ed infine contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Il funzionamento della conciliazione non è affatto complesso e a primo acchito appare anche efficace.

In via pratica, il mediatore avanza una proposta, entro un massimo di 120 giorni. Se le parti l’accettano la lite si interrompe. Altrimenti si va in Tribunale. 

Se il giudice dovesse far propria la proposta del mediatore, la parte che l’aveva precedentemente rifiutata viene obbligata al pagamento delle spese processuali e legali anche della controparte oltre al pagamento di tasse aggiuntive.

La mediazione dal canto suo, sarà suddivisa in mediazione obbligatoria, facoltativa e demandata dal giudice.

Nel primo caso, sarà condizione necessaria per poter avviare un processo e riguarderà le situazioni poc’anzi indicate. 

Nella mediazione facoltativa, invece, le parti sceglieranno liberamente la via della composizione stragiudiziale della lite. Mentre in quella demandata dal giudice, quest’ultimo potrà invitare le parti a risolvere il loro conflitto davanti agli organismi di conciliazione, quando la natura della causa e le risultanze dell’istruttoria lo suggeriscono. 

In questo caso il giudice darà 120 giorni di tempo alle parti per trovare una soluzione conciliativa.

Scarica il Decreto Legislativo

Marzo 2010

Torna alla HomePage