|

E' entrata
in scena la conciliazione obbligatoria: una figura
stragiudiziale destinata a rappresentare un’alternativa
al giudizio ordinario.
Le controversie per le quali è diventata obbligatoria la
conciliazione sono quelle relative a:
condominio, diritti reali quindi, proprietà, usufrutto e
ipoteca, divisione, successioni ereditarie, patti di
famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende,
risarcimento del danno derivante da responsabilità
medica e da diffamazione a mezzo stampa ed infine
contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Il funzionamento della conciliazione non è affatto
complesso e a primo acchito appare anche efficace.
In via pratica, il mediatore avanza una proposta, entro
un massimo di 120 giorni. Se le parti l’accettano la
lite si interrompe. Altrimenti si va in Tribunale.
Se il giudice dovesse far propria la proposta del
mediatore, la parte che l’aveva precedentemente
rifiutata viene obbligata al pagamento delle spese
processuali e legali anche della controparte oltre al
pagamento di tasse aggiuntive.
La mediazione dal canto suo, sarà suddivisa in
mediazione obbligatoria, facoltativa e demandata dal
giudice.
Nel primo caso, sarà condizione necessaria per poter
avviare un processo e riguarderà le situazioni poc’anzi
indicate.
Nella mediazione facoltativa, invece, le parti
sceglieranno liberamente la via della composizione
stragiudiziale della lite. Mentre in quella demandata
dal giudice, quest’ultimo potrà invitare le parti a
risolvere il loro conflitto davanti agli organismi di
conciliazione, quando la natura della causa e le
risultanze dell’istruttoria lo suggeriscono.
In questo caso il giudice darà 120 giorni di tempo alle
parti per trovare una soluzione conciliativa.
Scarica il Decreto
Legislativo
Marzo 2010
Torna alla HomePage
|