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La Corte di Cassazione chiarisce in quali casi
la modifica della rendita catastale è retroattiva.
Con
la recente sentenza della sez. Tributaria, n.
5933 del 11/03/2010, la Corte
di Cassazione ha chiarito che le variazioni
delle risultanze catastali (ai fini dell'ICI,
nella fattispecie esaminata)
sono soggette alla regola generale
che ne prevede l'efficacia a decorrere dall'anno
d'imposta successivo a quello nel corso del quale le
modifiche sono state annotate negli atti catastali.
In base a detto principio quindi, ricavabile dall'art. 5
del D. Leg.vo 504/1992,
ciascun atto impositivo deve porre a base le rendite
risultanti in catasto al primo gennaio dell'anno di
imposizione.
Fa peraltro eccezione alla regola sopra enunciata il
caso in cui la modificazione della rendita catastale sia
derivata dalla rilevazione di errori di fatto compiuti
dall'Ufficio, nell'accertamento o nella valutazione
delle caratteristiche dell'immobile esistenti alla data
in cui è stata attribuita la rendita, e dal conseguente
riesame della rendita stessa.
In questo caso infatti il riesame da parte del medesimo
Ufficio delle caratteristiche e la conseguente
attribuzione, previa correzione degli errori materiali
rilevati, di una diversa rendita, ha efficacia
retroattiva a decorrere dal momento dell'originario
classamento, rivelatosi erroneo e illegittimo. Tale
eccezione non si verifica ove risulti che il mutato
accatastamento non derivi da false rappresentazioni
della realtà ma da una mutata utilizzazione, dovuta alla
realizzazione di manufatti.
Con la medesima pronuncia la Corte ha chiarito che con
la presentazione della domanda di accatastamento
dell'immobile, il contribuente ha adempiuto a tutto
quanto gli è richiesto ai fini dell'attribuzione delle
rendita catastale. Ne consegue che qualora nelle more
della procedura gestita dall'Ufficio Tecnico Erariale il
contribuente abbia versato l'ICI sulla base del così
detto «valore da libro» il medesimo ha diritto al
rimborso di quanto eventualmente pagato in più rispetto
al dovuto in base alla rendita catastale.
Giugno 2010
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