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L'Agenzia del Territorio definisce i criteri per
chi non presenterà nei termini l'aggiornamento
catastale.
L'Agenzia del Territorio, con il
Provvedimento 19/04/2011, n. 24826, ha
definito i criteri e le modalità per il calcolo della
rendita presunta che deve essere attribuita d'ufficio a
carico di coloro che si rendano inadempienti all'obbligo
di presentare le dichiarazioni di aggiornamento
catastale ai sensi dell'art. 19, comma 8, della
L. 122/2010,
sulle cosiddette «case fantasma»,
nonché a determinare gli oneri da porre a carico dei
medesimi soggetti.
L'articolo 2 del Provvedimento in
commento prevede che la rendita presunta venga
determinata secondo le seguenti modalità:
-
gruppi catastali A, B e
C: moltiplicando la consistenza, determinata secondo
i criteri di cui all’articolo 1, lettera b), per la
tariffa propria della classe così come individuata
nell’articolo 1, lettera a);
-
gruppi catastali D ed E:
applicando al valore della unità immobiliare,
determinato moltiplicando la consistenza calcolata
secondo i criteri di cui all'articolo 1, lettera b),
per i corrispondenti valori venali con riferimento
al biennio 1988-1989, il saggio di redditività pari
al 2% per le unità immobiliari appartenenti al
Gruppo D e al 3% per quelle riferibili al Gruppo E.
Gli oneri dovuti per l'attribuzione d'ufficio della
rendita presunta a carico dei soggetti che si renderanno
inadempienti all'obbligo di presentare la dichiarazione
di aggiornamento entro il 30/04/2011 sono definiti dalla
tabella allegata al Provvedimento.
Maggio 2011
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