Rendita Case Fantasma

L'Agenzia del Territorio definisce i criteri per chi non presenterà nei termini l'aggiornamento catastale.

L'Agenzia del Territorio, con il Provvedimento 19/04/2011, n. 24826, ha definito i criteri e le modalità per il calcolo della rendita presunta che deve essere attribuita d'ufficio a carico di coloro che si rendano inadempienti all'obbligo di presentare le dichiarazioni di aggiornamento catastale ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. 122/2010, sulle cosiddette «case fantasma», nonché a determinare gli oneri da porre a carico dei medesimi soggetti.

L'articolo 2 del Provvedimento in commento prevede che la rendita presunta venga determinata secondo le seguenti modalità:

  • gruppi catastali A, B e C: moltiplicando la consistenza, determinata secondo i criteri di cui all’articolo 1, lettera b), per la tariffa propria della classe così come individuata nell’articolo 1, lettera a);

  • gruppi catastali D ed E: applicando al valore della unità immobiliare, determinato moltiplicando la consistenza calcolata secondo i criteri di cui all'articolo 1, lettera b), per i corrispondenti valori venali con riferimento al biennio 1988-1989, il saggio di redditività pari al 2% per le unità immobiliari appartenenti al Gruppo D e al 3% per quelle riferibili al Gruppo E.

Gli oneri dovuti per l'attribuzione d'ufficio della rendita presunta a carico dei soggetti che si renderanno inadempienti all'obbligo di presentare la dichiarazione di aggiornamento entro il 30/04/2011 sono definiti dalla tabella allegata al Provvedimento.

Maggio 2011

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