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Non è
soggetta a Iva la vendita di un terreno agricolo che
diventa successivamente edificabile per un cambio del
piano regolatore indipendente dalla volontà del
proprietario del fondo. Lo ha spiegato la Corte di
Giustizia Europea. La
Corte ha affermato che la cessione di un terreno
destinato alla costruzione deve essere soggetta
all’imposta sul valore aggiunto a norma della
legislazione nazionale dello Stato membro. Non ha
rilevanza il carattere stabile dell’operazione o il
fatto che il proprietario eserciti un’attività di
produzione, commercializzazione o prestazione di
servizi.
Al
contrario, se per realizzare la vendita il proprietario
del terreno intraprende iniziative di
commercializzazione fondiaria, mobilitando mezzi simili
a quelli dispiegati per un’attività di produzione,
commercializzazione o prestazione di servizi, il
soggetto deve essere considerato come esercente
un’attività economica e sarà soggetto all’imposta sul
valore aggiunto.
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Ottobre 2011
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