|
La
legge di stabilità 2011, art. 10 Legge 183/2011,
prevede la possibilità, dal 01 gennaio 2012, di
costituire una società tra i professionisti che abbiano
per oggetto l'esercizio in via esclusiva dell'attività
professionale da parte dei soci.
Con la nuova normativa viene abolito il divieto,
previsto dalla legge 1815/1939, che prevedeva come unica
forma di aggregazione tra i professionisti quella dello
studio associato.
La nuova normativa lascia inalterata
la possibilità per i professionisti di aggregarsi anche
come studi associati, dando la possibilità di poter
scegliere la forma organizzativa (studio associato o
società) più opportuna al caso concreto.
La società tra professionisti potrà essere costituita
sotto forma di società di persone, di capitali e
cooperative. E' necessario che si dia evidenzia della
loro natura fin dalla denominazione sociale, cioè,
inserendo nella ragione sociale l'espressione " società
tra professionisti" (STP).
Occorre evidenziare che, dalla scelta del tipo di
società deriva l'applicazione delle regole previste per
quel tipo di società (di persone, di capitali o
cooperative). Esempio, le norme interne di
responsabilità patrimoniale dei soci, distribuzione
organica della società, ecc.
I soci della società tra professionisti possono essere:
-
Professionisti iscritti a ordini,
albi o collegi. Quindi, viene escluso dalla società
il professionista cancellato dal proprio albo
professionale;
-
Cittadini di stati membri
dell'Unione Europea in possesso dei requisiti
professionali;
-
Soggetti non professionisti,
soltanto per prestazioni tecniche (soci d'opera) che
svolgano servizi secondari rispetto ai servizi
professionali, es. gestione ed organizzazione dello
studio;
-
Soggetti non professionisti, che
hanno soltanto finalità d'investimento (socio di
capitali).
Il passaggio da studio
professionale a società tra professionisti può essere
fatto sotto forma di "cessione" ad una società di nuova
costituzione, generando, per i singoli professionisti
venditori, una plusvalenza soggetta a tassazione.
Oppure, il passaggio dallo studio professionale
individuale ad una società tra professionisti può
avvenire con una semplice "trasformazione" dello studio
in società, anche se, non sembra essere condivisa dal
codice civile.
Un altra ipotesi di passaggio dallo studio professionale
a società, potrebbe essere quello del "conferimento"
dello studio individuale o associativo in società. In
questo caso, il singolo professionista o il socio dello
studio associato diventerebbe socio della società tra
professionisti.
Per gli studi associati e per le società semplici i
redditi prodotti costituiscono redditi di lavoro
autonomo determinati secondo il principio di cassa e
soggetti a ritenuta d'acconto.
Novembre
2011
Torna alla HomePage
|