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INDENNITA' DI MATERNITA'
L’indennità di maternità per le libere professioniste
prevista dalla Legge n. 379 del 14.12.1990 viene
riconosciuta in caso di nascita, in caso di aborto
avvenuto dopo il compimento del terzo mese di
gravidanza, ed in caso di adozione o affidamento
preadottivo.
REQUISITI
L'indennità di maternità per le libere
professioniste prevista dal T.U. di cui al D. lgs del
26/3/2001, n. 151, recepito dagli artt. 26-29 del
Regolamento di Previdenza, viene riconosciuta alle
geometre iscritte in caso di nascita, di aborto
avvenuto dopo il compimento del terzo mese di gravidanza
ed in caso di adozione o affidamento preadottivo.
Occorre essere iscritte all'Albo e
alla Cassa al momento della domanda che deve essere
presentata entro il termine perentorio di 180 giorni
dall'evento (parto, aborto o adozione):
-
in caso di nascita l'indennità
viene riconosciuta a partire dal compimento del 6°
mese di gravidanza;
-
in caso di aborto l'indennità
viene riconosciuta in misura pari ad 1/5 (importo
minimo per il 2009 € 904,54) se l'aborto è avvenuto
tra l'inizio del quarto mese e la fine del sesto ed
in misura intera se l'interruzione della gravidanza
è avvenuta dopo il compimento del sesto mese;
-
in caso di adozione l'indennità
viene riconosciuta, per le adozioni nazionali, solo
a condizione che il bambino non abbia superato i sei
anni di età, mentre, in caso di adozioni
internazionali, viene riconosciuta anche nel caso in
cui il bambino abbia un'età superiore ai sei anni.
In entrambi i casi l'indennità viene
riconosciuta solo dopo aver ottenuto il provvedimento di
adozione o di affidamento preadottivo.
CONDIZIONI
La professionista deve attestare, con
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di non aver
già usufruito e di non aver titolo ad analogo beneficio
presso altri Enti per effetto di lavoro dipendente o
autonomo.
IMPORTO
Viene calcolata in misura pari all'80%
dei 5/12 del reddito professionale denunciato ai fini
fiscali nell'anno precedente a quello dell'evento e non
può essere inferiore a 5 mensilità di retribuzione
calcolata nella misura pari al 80% del salario minimo
giornaliero per la qualifica di impiegato (anno 2009
importo minimo per la nascita e per l'adozione pari a €
4.522,70 - importo minimo per l'aborto pari
ad € 904,54).
L'indennità di maternità non può
comunque essere superiore a cinque volte l'importo
minimo (limite per il 2009 € 22.613,50).
Scarica qui la domanda
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Alcuni siti importanti per le mamme e i papa'
http://www.mammedomani.com/
http://www.cercounbimbo.net/
http://www.guidagenitori.it/guidagenitori/
http://www.fecondazione.org/
http://www.psicocitta.it/
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